Art. 4 
 
Ammissione dei cacciatori e  tipologie  di  iscrizione  (art.  13-ter
                         della l.r. 3/1994) 
 
  1. I comitati di gestione degli ATC,  nel  rispetto  degli  importi
minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta  regionale,
determinano  le  quote  di  iscrizione  agli  ATC  per  le   seguenti
tipologie: 
    a) iscrizione come residenza venatoria  per  tutte  le  forme  di
caccia; 
    b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno
optato per la caccia da appostamento fisso; 
    c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno
optato per la caccia agli ungulati; 
    d) iscrizione come ulteriore ATC. 
  2. La quota di iscrizione come ulteriore ATC e' ridotta del 50  per
cento rispetto alla quota di residenza venatoria. 
  3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni  di  pagamento
sono registrate,  a  cura  del  comitato  di  gestione,  sul  sistema
informativo faunistico venatorio regionale (SIFV). 
  4. L'iscrizione all'ATC per ciascuna  delle  tipologie  di  cui  al
comma 1 ha validita' annuale e decorre dal 15  maggio  al  14  maggio
dell'anno   successivo.   Il   pagamento   della   quota   effettuata
successivamente al 15 maggio ha validita' comunque sino al 14  maggio
dell'anno  successivo.  Nella  causale  del  pagamento  deve   essere
specificata l'annata venatoria a cui si riferisce. 
  5. I comitati di gestione possono  attuare  con  gli  ATC  contigui
forme di gestione concordata finalizzata anche  all'interscambio  dei
cacciatori ai sensi dell'art. 11-ter, comma 11 della l.r. 3/1994.