Art. 4 Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC per le seguenti tipologie: a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia; b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso; c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati; d) iscrizione come ulteriore ATC. 2. La quota di iscrizione come ulteriore ATC e' ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria. 3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, sul sistema informativo faunistico venatorio regionale (SIFV). 4. L'iscrizione all'ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validita' annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validita' comunque sino al 14 maggio dell'anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l'annata venatoria a cui si riferisce. 5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori ai sensi dell'art. 11-ter, comma 11 della l.r. 3/1994.