Art. 5 Ambito di residenza venatoria e modalita' di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. Ogni cacciatore ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria. Per chi pratica l'attivita' venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati non e' necessaria l'iscrizione all'ATC. 2. Il comitato di gestione dell'ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell'indice di densita' venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5. 3. Ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria e' confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuato entro il 15 maggio. 4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, puo' essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria. 5. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3: a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio cosi' come definito dall'art. 6-bis della l.r. 3/1994; b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda e' allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a piu' richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti. 6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali e' attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parita': a) residenza nei comuni toscani ad alta densita' venatoria, individuati sulla base di una densita' abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5); b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l'ATC (punti 5); c) residenza in comuni toscani confinanti con l'ATC (punti 5); d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1); e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5).