Art. 5 
 
Ambito di residenza venatoria e modalita' di iscrizione (art.  13-ter
                         della l.r. 3/1994) 
 
  1. Ogni cacciatore ha  diritto  ad  iscriversi  ad  almeno  un  ATC
denominato,  una  volta  accordata  l'iscrizione,  ATC  di  residenza
venatoria. Per chi pratica l'attivita'  venatoria  in  via  esclusiva
all'interno  di  istituti  faunistici  privati  non   e'   necessaria
l'iscrizione all'ATC. 
  2. Il comitato di gestione dell'ATC rilascia  la  prima  iscrizione
come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto
dell'indice di densita' venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5. 
  3.  Ogni  anno  l'iscrizione  all'ATC  di  residenza  venatoria  e'
confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere
effettuato entro il 15 maggio. 
  4.  La  caccia  anticipata  alla  fauna  selvatica  migratoria,  se
autorizzata,  puo'  essere  esercitata  esclusivamente  nell'ATC   di
residenza venatoria. 
  5. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in
deroga all'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3: 
    a) i cacciatori che hanno la  residenza  anagrafica  in  uno  dei
comuni del comprensorio cosi' come  definito  dall'art.  6-bis  della
l.r. 3/1994; 
    b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e
aventi superficie non inferiore a  3  ettari.  In  questi  casi  alla
domanda e' allegata la certificazione registrata attestante il titolo
di godimento e  l'estensione  del  fondo.  Non  costituiscono  titoli
idonei gli atti di comodato  a  titolo  gratuito  e  i  contratti  di
affitto rilasciati a piu' richiedenti, se non  corrispondenti  ad  un
numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti. 
  6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC  superino  il
numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una
graduatoria dei richiedenti sulla base dei  seguenti  requisiti,  per
ciascuno dei quali e' attribuito uno specifico punteggio,  e  procede
per sorteggio in caso di parita': 
    a) residenza nei  comuni  toscani  ad  alta  densita'  venatoria,
individuati sulla base di una densita' abitativa pari o superiore  ad
un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e  con  un  rapporto
tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori  residenti
uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5); 
    b) residenza nel territorio della provincia in cui  ricade  l'ATC
(punti 5); 
    c) residenza in comuni toscani confinanti con l'ATC (punti 5); 
    d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1); 
    e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti
5).