Art. 6 
 
               Ulteriori ATC e modalita' di iscrizione 
                   (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 
 
  1. Ogni cacciatore puo' chiedere l'iscrizione  ad  ATC  diversi  da
quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC. 
  2.  L'iscrizione  all'ulteriore  ATC  e'  ammessa  subordinatamente
all'accoglimento  delle  richieste  di  iscrizione   come   residenza
venatoria, nel rispetto dell'indice  di  densita'  venatoria  di  cui
all'art. 3. 
  3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di
presentazione delle domande stesse. 
  4. Ogni anno l'iscrizione all'ATC e' confermata  con  il  pagamento
della quota di iscrizione che deve  essere  effettuata  entro  il  15
maggio. 
  5. Per la prima iscrizione e per il pagamento  effettuato  in  data
successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in  possesso  della
ricevuta di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall'ATC,
attestante l'avvenuta accettazione.