Art. 6 Ulteriori ATC e modalita' di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. Ogni cacciatore puo' chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC. 2. L'iscrizione all'ulteriore ATC e' ammessa subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3. 3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse. 4. Ogni anno l'iscrizione all'ATC e' confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio. 5. Per la prima iscrizione e per il pagamento effettuato in data successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall'ATC, attestante l'avvenuta accettazione.