Art. 7 Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente. 2. L'iscrizione all'ATC prescelto e' accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all'ATC di provenienza, e sono legittimati, entro il 1° maggio, a richiedere l'iscrizione in altro ATC. In tal caso l'iscrizione e' accordata dal comitato entro il 10 maggio.