Art. 7 
 
Iscrizione ad  un  ATC  di  residenza  venatoria  diverso  da  quello
        dell'anno precedente (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 
 
  1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il  1°  e  il  31  marzo,  i
cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad  un  ATC  di  residenza
venatoria diverso da quello dell'anno precedente. 
  2. L'iscrizione all'ATC prescelto  e'  accordata  dal  comitato  di
gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'art.
3. I cacciatori non  accolti  si  intendono  riassegnati  all'ATC  di
provenienza, e sono legittimati, entro il  1°  maggio,  a  richiedere
l'iscrizione in altro ATC. In tal caso l'iscrizione e' accordata  dal
comitato entro il 10 maggio.