Art. 8 Cacciatori provenienti da altre regioni (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l'avvenuta rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione. Possono in ogni caso chiedere l'iscrizione ad un ATC toscano non di residenza venatoria. 2. Tenuto conto degli accordi di reciprocita' tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l'ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento della densita' di 1 cacciatore ogni 13 ettari di superficie agrosilvo-pastorale e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 4 per cento del totale dei cacciatori ammissibili. 3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell'ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite del 4 per cento di cui al comma 2. Il comitato decide in merito all'iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali e' attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parita': a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4); b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5); c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3); d) diritto di proprieta', anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprieta'. 4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocita' derivanti dalla convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonche' i cacciatori residenti negli Stati dell'Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.