Art. 9 Mobilita' dei cacciatori toscani (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori aventi residenza venatoria in Toscana possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio. 2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria e' consentita tramite l'iscrizione come ulteriore ATC o con l'acquisto di un pacchetto di cinque giornate. Il pacchetto e' acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalita' per l'utilizzo delle giornate acquistate sono definite con delibera della Giunta regionale. 3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate modalita' di teleprenotazione per consentire l'accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3 e il totale dei cacciatori iscritti. E' comunque garantito in tutti gli ATC l'accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili. 4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1 non incidono sull'indice di densita' di cui all'art. 3. 5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati devono essere segnate dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale o, se disponibile, registrate nel SIFV.