Art. 9 
 
                  Mobilita' dei cacciatori toscani 
                   (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 
 
  1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i  cacciatori
aventi residenza venatoria in Toscana possono esercitare la caccia al
cinghiale  in  braccata  e  alla  fauna   selvatica   migratoria   da
appostamento per venti giornate  in  ATC  diversi  da  quelli  a  cui
risultano iscritti, nel  rispetto  dei  limiti  di  prelievo  annuale
indicati nel calendario venatorio. 
  2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria  e  la  caccia
alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di
residenza venatoria e' consentita tramite l'iscrizione come ulteriore
ATC o con l'acquisto di un pacchetto di cinque giornate. Il pacchetto
e' acquistabile  presso  ogni  ATC.  Il  costo  del  pacchetto  e  le
modalita' per l'utilizzo delle giornate acquistate sono definite  con
delibera della Giunta regionale. 
  3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate modalita'  di
teleprenotazione per consentire l'accesso ad un numero di  cacciatori
pari  alla  differenza  dei   cacciatori   ammissibili   sulla   base
dell'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3 e il  totale  dei
cacciatori iscritti. E' comunque garantito in tutti gli ATC l'accesso
ad un numero di  cacciatori  pari  al  2  per  cento  dei  cacciatori
ammissibili. 
  4.  I  cacciatori  che  esercitano  la  caccia  agli  ungulati,  al
cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai
sensi del comma  1  non  incidono  sull'indice  di  densita'  di  cui
all'art. 3. 
  5. Tutte le giornate di  caccia  e  i  prelievi  effettuati  devono
essere segnate dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale o, se
disponibile, registrate nel SIFV.