Art. 7 
 
                  Servizi di informazione turistica 
 
  1. Gli uffici I.A.T., nell'ambito delle attivita' di  cui  all'art.
2, commi 3 e 4  del  presente  regolamento,  forniscono  informazioni
relative a: 
  a) servizi e prodotti turistici disponibili; 
  b) possibilita' ricettive e di ospitalita'; 
  c) circuiti enogastronomici; 
  d) attrattive locali e eventi; 
  e) sistema di mobilita'; 
  f) ogni altra notizia utile  alla  visita  e  alla  permanenza  sul
territorio, oltre che ad iniziative artistiche, musicali,  culturali,
sportive, enogastronomiche e del tempo libero  che  si  svolgono  nel
territorio di competenza, garantendo gli specifici  contatti  con  le
relative  associazioni   e   i   soggetti   organizzatori.   Analoghe
informazioni sono fornite con riferimento al territorio provinciale e
regionale; 
  g) attivita' tempestiva di informazione via contact center,  e-mail
o attraverso i social media, fornendo precise  risposte  agli  utenti
entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento  delle  richieste,
salvo motivato impedimento; 
  h) eventuali altri servizi che consentano la fruizione di materiale
multimediale; 
  i) internet point gratuito.