Art. 9 
 
                    Documentazione dei progressi 
 
  1. Il personale educativo  definisce  per  iscritto  gli  obiettivi
educativi, formativi e di sviluppo della  bambina/del  bambino  e  ne
documenta i relativi progressi; in presenza di una disabilita' di cui
all'art.  21,  comma  3,   viene   elaborato   un   piano   educativo
individualizzato sulla base del  profilo  dinamico  funzionale  della
bambina/del bambino. 
  2.  La  documentazione  confluisce  in  una  cartella  di  sviluppo
individuale e si rifa' agli ambiti formativi e di sviluppo  contenuti
nel quadro di riferimento di cui all'art. 4.