Art. 9 Documentazione dei progressi 1. Il personale educativo definisce per iscritto gli obiettivi educativi, formativi e di sviluppo della bambina/del bambino e ne documenta i relativi progressi; in presenza di una disabilita' di cui all'art. 21, comma 3, viene elaborato un piano educativo individualizzato sulla base del profilo dinamico funzionale della bambina/del bambino. 2. La documentazione confluisce in una cartella di sviluppo individuale e si rifa' agli ambiti formativi e di sviluppo contenuti nel quadro di riferimento di cui all'art. 4.