Art. 12 
 
                        Modifiche all'art. 21 
                della legge regionale n. 16 del 2004 
 
  1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 21 della  legge  regionale
n. 16 del 2004  le  parole  «dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla  struttura  regionale
competente in materia di statistica». 
  2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale  n.
16 del 2004 e' sostituita dalla seguente: 
    «d)  comunica  al  comune  le  informazioni  necessarie  ai  fini
dell'aggiornamento della banca dati di cui  all'art.  35,  nonche'  i
periodi di  apertura  e  chiusura  della  struttura,  secondo  quanto
stabilito con deliberazione di Giunta regionale.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004  e'
abrogato. 
  4. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Le imprese che gestiscono  case  e  appartamenti  per  vacanze,
comprese le agenzie immobiliari che operano nel  campo  del  turismo,
comunicano, anche attraverso le loro sedi locali,  al  momento  della
presentazione della segnalazione di inizio attivita', l'elenco  delle
case e appartamenti gestiti al comune ove gli  stessi  sono  ubicati,
redatto  su  apposita  modulistica.   Tali   comunicazioni,   qualora
riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono
le  comunicazioni  di  cui  al  comma  3,  lettera  d)   e,   qualora
intervengano modifiche o  si  acquisisca  la  gestione  di  ulteriori
unita' abitative, sono aggiornate trimestralmente  e  comunque  prima
della locazione delle unita' abitative stesse.».