Art. 12 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente in materia di statistica». 2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituita dalla seguente: «d) comunica al comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 35, nonche' i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.». 3. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 e' abrogato. 4. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: «5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attivita', l'elenco delle case e appartamenti gestiti al comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unita' abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unita' abitative stesse.».