Art. 14 
 
                        Modifiche all'art. 32 
                della legge regionale n. 16 del 2004 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. I titolari o i gestori delle strutture  ricettive  alberghiere,
all'aria  aperta  ed  extralberghiere   comunicano   al   comune   le
caratteristiche  delle  strutture  con  le  modalita'  e  secondo  le
tempistiche stabilite con la delibera  di  Giunta  regionale  di  cui
all'art. 21, comma 3, lettera d).». 
  2. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004  le
parole «alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune». 
  3. Al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004  le
parole «alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune».