Art. 10 
 
                       Affidamento in gestione 
                   e subingresso nelle concessioni 
 
  1. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle  attivita'
oggetto della concessione di cui all'articolo 45-bis del codice della
navigazione e' rilasciata previa  verifica  dei  requisiti  morali  e
professionali  e  in  materia  di  tutela  antimafia   del   soggetto
affidatario. 
  2. Nel Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime
ovvero nel bando per l'assegnazione della concessione il Comune  puo'
motivatamente indicare se intende limitare la futura possibilita' del
concessionario di affidare la gestione di cui all'articolo 45-bis del
Codice della Navigazione alle sole attivita' secondarie. 
  3. L'autorizzazione al sub-ingresso  in  caso  di  vendita  di  cui
all'articolo 46 del codice della navigazione  e'  rilasciata  solo  a
partire dalla seconda meta' della durata  della  concessione,  previa
verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla  gara  per
il rilascio della concessione.