Art. 10 Affidamento in gestione e subingresso nelle concessioni 1. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attivita' oggetto della concessione di cui all'articolo 45-bis del codice della navigazione e' rilasciata previa verifica dei requisiti morali e professionali e in materia di tutela antimafia del soggetto affidatario. 2. Nel Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime ovvero nel bando per l'assegnazione della concessione il Comune puo' motivatamente indicare se intende limitare la futura possibilita' del concessionario di affidare la gestione di cui all'articolo 45-bis del Codice della Navigazione alle sole attivita' secondarie. 3. L'autorizzazione al sub-ingresso in caso di vendita di cui all'articolo 46 del codice della navigazione e' rilasciata solo a partire dalla seconda meta' della durata della concessione, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione.