Art. 4 Durata della concessione demaniale marittima 1. La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonche' un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalita' turistico ricreative non puo' essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni. 2. La durata della concessione e' fissata dal Comune nella procedura di selezione in relazione al valore della concessione. 3. Ove vi sia necessita' di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo la concessione temporanea e' rilasciata per un periodo non superiore a centottanta giorni.