Art. 4 
 
            Durata della concessione demaniale marittima 
 
  1. La durata della nuova concessione demaniale marittima  non  deve
limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a  garantire
l'ammortamento degli investimenti materiali  e  immateriali,  nonche'
un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la  durata
della concessione per finalita' turistico ricreative non puo'  essere
inferiore a venti anni e superiore a trenta anni. 
  2.  La  durata  della  concessione  e'  fissata  dal  Comune  nella
procedura di selezione in relazione al valore della concessione. 
  3. Ove vi sia necessita' di  concedere  un  utilizzo  temporalmente
limitato  del  demanio  marittimo  la   concessione   temporanea   e'
rilasciata per un periodo non superiore a centottanta giorni.