Art. 6 Procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni 1. L'assegnazione delle concessioni su aree disponibili avviene in conformita' alle previsioni del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni e senza pregiudizio per il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni attualmente in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009. 2. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili e' avviato dal Comune, in conformita' ai principi di derivazione europea, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene. 3. Con atto della Giunta regionale sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il peso da attribuire ai parametri di cui all'articolo 5, i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore e i parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni di cui all'articolo 2.