Art. 6 
 
Procedimento  di  selezione  per  l'assegnazione  delle   concessioni
  demaniali marittime e parametri di determinazione per  l'estensione
  della durata delle concessioni 
 
  1. L'assegnazione delle concessioni su aree disponibili avviene  in
conformita' alle previsioni del Progetto di utilizzo  comunale  delle
aree demaniali marittime  di  cui  all'articolo  11-bis  della  legge
regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia
di difesa della  costa,  ripascimento  degli  arenili,  protezione  e
osservazione dell'ambiente marino e  costiero,  demanio  marittimo  e
porti) e successive modificazioni e integrazioni e senza  pregiudizio
per il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari  di
concessioni attualmente in essere ovvero rilasciate anteriormente  al
31 dicembre 2009. 
  2. Il procedimento per il rilascio di nuove  concessioni  demaniali
marittime su aree disponibili e' avviato dal Comune,  in  conformita'
ai principi di derivazione europea, con bando  pubblico  d'iniziativa
propria o a  seguito  di  una  specifica  richiesta  proveniente  dal
soggetto interessato all'utilizzo del bene. 
  3. Con atto della Giunta regionale sono approvate  le  disposizioni
che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono  seguire
nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il  peso  da
attribuire  ai  parametri  di  cui  all'articolo  5,  i  criteri  per
determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore  e
i parametri di determinazione per  l'estensione  della  durata  delle
concessioni di cui all'articolo 2.