Art. 7 Forme di pubblicita' delle procedure di assegnazione delle concessioni 1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 6 e' pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale del Comune e della Regione Liguria e, altresi', in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici. 2. Le spese di pubblicita' sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.