Art. 7 
 
                Forme di pubblicita' delle procedure 
                  di assegnazione delle concessioni 
 
  1.  Il  bando  per  l'assegnazione   delle   concessioni   di   cui
all'articolo 6 e' pubblicato per almeno quindici  giorni  consecutivi
all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale  del  Comune  e
della Regione Liguria  e,  altresi',  in  ragione  del  valore  della
concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in  materia
di contratti pubblici. 
  2. Le spese  di  pubblicita'  sono  rimborsate  dall'aggiudicatario
della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.