Art. 10 Responsabile della piscina 1. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei bagnanti nonche' la loro igiene e la funzionalita' delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni. 2. Il responsabile della piscina assicura: a) il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo; b) il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonche' dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti dall'art. 6, comma 2; c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'art. 13; d) la quotidiana pulizia e una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, in tutti gli ambienti della piscina, secondo le modalita' riportate nel regolamento di cui all'art. 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'art. 13; e) il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento di valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina o da un soggetto terzo abilitato.