Art. 10 
 
                     Responsabile della piscina 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei  bagnanti
nonche' la loro igiene e la funzionalita' delle piscine, il  titolare
dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara
formalmente di assumerne personalmente le funzioni. 
  2. Il responsabile della piscina assicura: 
    a) il corretto funzionamento della  struttura  sotto  il  profilo
gestionale, tecnologico e organizzativo; 
    b) il rispetto dei requisiti  igienico-ambientali  dell'impianto,
nonche'   dei   requisiti   fisici,   chimico-fisici,    chimici    e
microbiologici delle acque di vasca previsti dall'art. 6, comma 2; 
    c)  la  corretta  esecuzione  delle  procedure  di  autocontrollo
previste dall'art. 13; 
    d) la  quotidiana  pulizia  e  una  periodica  disinfezione,  con
l'allontanamento  di  ogni  rifiuto,  in  tutti  gli  ambienti  della
piscina, secondo  le  modalita'  riportate  nel  regolamento  di  cui
all'art. 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'art. 13; 
    e) il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento  di
valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina  o  da
un soggetto terzo abilitato.