Art. 15 Documentazione 1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione dell'Azienda sanitaria competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione: a) il documento di valutazione del rischio in cui e' considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attivita'. Il documento tiene conto dei seguenti principi: 1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari e ambientali per la piscina; 2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare; 3) l'individuazione dei punti critici e la definizione dei limiti degli stessi; 4) la definizione del sistema di monitoraggio; 5) l'individuazione delle azioni correttive; 6) le verifiche periodiche delle attivita' di gestione e autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza; b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali; c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle date di svuotamento; d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica e antincendio; e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti; f) la copia dei brevetti degli assistenti ai bagnanti; g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' a disposizione dell'Azienda sanitaria competente per un periodo di almeno due anni.