Art. 15 
 
                           Documentazione 
 
  1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione  dell'Azienda
sanitaria competente, incaricata dei controlli esterni,  la  seguente
documentazione: 
    a) il documento di valutazione del rischio in cui e'  considerata
ogni   fase   che   potrebbe   rivelarsi   critica   nella   gestione
dell'attivita'. Il documento tiene conto dei seguenti principi: 
      1)  l'analisi  dei  potenziali  pericoli  igienico-sanitari   e
ambientali per la piscina; 
      2) l'individuazione dei punti  o  delle  fasi  in  cui  possono
verificarsi i pericoli di cui al numero 1)  e  la  definizione  delle
relative misure preventive da adottare; 
      3) l'individuazione dei punti  critici  e  la  definizione  dei
limiti degli stessi; 
      4) la definizione del sistema di monitoraggio; 
      5) l'individuazione delle azioni correttive; 
      6) le  verifiche  periodiche  delle  attivita'  di  gestione  e
autocontrollo ed  eventuali  aggiornamenti,  anche  in  relazione  al
variare delle condizioni iniziali,  delle  analisi  dei  rischi,  dei
punti  critici  e  delle  procedure  in  materia   di   controllo   e
sorveglianza; 
    b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali; 
    c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle date  di
svuotamento; 
    d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica  e
antincendio; 
    e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti; 
    f) la copia dei brevetti degli assistenti ai bagnanti; 
    g)  l'attestazione  di  eventuali  corsi   di   aggiornamento   e
formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione. 
  2.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1  e'  a   disposizione
dell'Azienda sanitaria competente per un periodo di almeno due anni.