Art. 7 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), e contengono i criteri per la gestione e il controllo di un impianto piscina ai fini della sua tutela igienico-sanitaria e della sicurezza. Per le piscine gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), e successive modifiche e integrazioni.