Art. 7 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo  si  applicano  alle
piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri  1)  e  3),  e
contengono i criteri per la gestione e il controllo  di  un  impianto
piscina  ai  fini  della  sua  tutela  igienico-sanitaria   e   della
sicurezza. Per le piscine gia' in esercizio alla data di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'art. 6, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 18 marzo
1996 (Norme di sicurezza  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti sportivi), e successive modifiche e integrazioni.