Art. 8 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  servizi  per  il   lavoro   -
  Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge regionale n. 82/2015 
  1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 e'  inserito  il
seguente: 
 
                            «Art. 31-bis. 
 
 
      Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dei servizi per  il  lavoro
nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato
per  l'anno  2018  e  della  conseguente  disciplina   regionale   di
attuazione, le convenzioni di  cui  all'art.  28,  stipulate  con  le
province e la Citta' metropolitana di Firenze, sono prorogate  al  30
giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso  delle  amministrazioni
interessate. 
  2. Le spese sostenute dalle province e dalla  Citta'  metropolitana
di  Firenze  per  effetto  della  proroga  delle   convenzioni   sono
rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3. 
  3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 e' autorizzata la
spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte: 
    per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui  alla  Missione
15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma
01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1  "Spese
correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018"; 
    per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1
"Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione",  Programma   03
"Gestione economica,  finanziaria,  programmazione,  provveditorato",
Titolo 1 "Spese  correnti"  del  bilancio  di  previsione  2018-2020,
annualita' 2018.».