Art. 3 Collegi tecnici e gruppi tecnici 1. Per la predisposizione dei capitolati relativi all'acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si avvale dei collegi tecnici. 2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il direttore generale di ESTAR o suo delegato puo' decidere che il collegio tecnico sia sostituito da un gruppo tecnico di cui all'art. 16. 3. I componenti dei collegi e dei gruppi tecnici devono essere iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 5. 4. La costituzione ed il funzionamento dei collegi tecnici sono disciplinati dalla sezione IV del presente capo. 5. La costituzione dei gruppi tecnici e' disciplinata dall'art. 16.