Art. 3 
 
                  Collegi tecnici e gruppi tecnici 
 
  1. Per la predisposizione dei capitolati relativi  all'acquisto  di
beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si
avvale dei collegi tecnici. 
  2. Per gli acquisti di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,
il direttore generale di ESTAR o suo delegato puo'  decidere  che  il
collegio tecnico sia sostituito da un gruppo tecnico di cui  all'art.
16. 
  3. I componenti dei collegi e  dei  gruppi  tecnici  devono  essere
iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 5. 
  4. La costituzione ed il funzionamento  dei  collegi  tecnici  sono
disciplinati dalla sezione IV del presente capo. 
  5. La costituzione dei gruppi tecnici e' disciplinata dall'art. 16.