Art. 4 
 
        Linee guida regionali per la progettazione delle gare 
 
  1. La Giunta  regionale,  su  proposta  della  commissione  per  la
valutazione delle tecnologie  e  gli  investimenti  sanitari  di  cui
all'art. 10, comma 4-quinquies della legge regionale n. 40/2005, puo'
adottare linee guida sulla progettazione delle gare. 
  2. Con lo stesso provvedimento la  Giunta  regionale  puo'  fornire
indicazioni  sui  profili  professionali  che  si  ritiene  opportuno
inserire all'interno dei collegi tecnici.