Art. 4 Linee guida regionali per la progettazione delle gare 1. La Giunta regionale, su proposta della commissione per la valutazione delle tecnologie e gli investimenti sanitari di cui all'art. 10, comma 4-quinquies della legge regionale n. 40/2005, puo' adottare linee guida sulla progettazione delle gare. 2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale puo' fornire indicazioni sui profili professionali che si ritiene opportuno inserire all'interno dei collegi tecnici.