Art. 6 
 
                       Modalita' di intervento 
 
  1. Per l'attuazione delle finalita' di cui  all'art.  5  la  Giunta
regionale,   previa   informativa   alla   commissione    assembleare
competente, e' autorizzata ad approvare: 
    a)  una  convenzione  sulla  base  del   programma   annuale   di
funzionamento della societa' consortile che riconosce  un  contributo
annuale al fondo consortile dedicato; 
    b) un programma pluriennale  delle  attivita'  per  le  quali  la
Regione prevede l'affidamento alla societa' ed un  programma  annuale
di  specificazione  delle  singole   attivita'   da   affidare,   cui
conseguiranno le relative convenzioni.