Art. 6 Modalita' di intervento 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 5 la Giunta regionale, previa informativa alla commissione assembleare competente, e' autorizzata ad approvare: a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della societa' consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato; b) un programma pluriennale delle attivita' per le quali la Regione prevede l'affidamento alla societa' ed un programma annuale di specificazione delle singole attivita' da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.