Art. 7 
 
                     Nomine negli organi sociali 
 
  1. La partecipazione della Regione e' subordinata  alla  condizione
che lo statuto della societa' preveda la nomina da parte della Giunta
regionale  del  presidente  del  consiglio   di   amministrazione   o
dell'amministratore  unico,  nonche'  del  presidente  del   collegio
sindacale, fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  2449  del  codice
civile.