Art. 7 Nomine negli organi sociali 1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che lo statuto della societa' preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, nonche' del presidente del collegio sindacale, fatta salva l'applicazione dell'art. 2449 del codice civile.