Art. 8 
 
   Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al Capo II 
 
  1. Fino alla costituzione della societa'  ART-ER  s.c.p.a.  di  cui
all'art. 4 si applicano alle societa' ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a.,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, le disposizioni  legislative
previgenti all'entrata in vigore della presente legge. 
  2.  I  procedimenti  per  la  concessione  e  la  liquidazione  dei
contributi  al  fondo  consortile  e  i  corrispettivi   contrattuali
riconosciuti riguardanti programmi approvati  prima  dell'entrata  in
vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14 maggio
2002, n. 7 (Promozione  del  sistema  regionale  delle  attivita'  di
ricerca  industriale,  innovazione  e   trasferimento   tecnologico),
dell'art. 8, comma 3-bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
(Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l'arco della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell'istruzione  e   della   formazione   professionale,   anche   in
integrazione tra loro), della legge regionale 13 maggio 1993,  n.  25
(Norme  per  la   riorganizzazione   dell'Ente   regionale   per   la
valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.) e della legge
regionale  30  giugno  2008,  n.  11  (Partecipazione  della  Regione
Emilia-Romagna  alla  societa'  Finanziaria   Bologna   Metropolitana
s.p.a.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi
compresa l'attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.