Art. 8 Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al Capo II 1. Fino alla costituzione della societa' ART-ER s.c.p.a. di cui all'art. 4 si applicano alle societa' ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a., fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge. 2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dell'art. 8, comma 3-bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.) e della legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa' Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l'attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.