Art. 3 
 
               Qualificazione dell'educazione musicale 
 
  1. La  Regione  promuove  la  qualificazione  del  proprio  sistema
educativo e formativo e  sostiene  l'offerta  educativa  e  formativa
delle scuole e degli organismi  specializzati  nell'organizzazione  e
gestione di attivita' di didattica e pratica musicale. 
  2. La Regione promuove altresi' la  creazione  di  reti  a  livello
regionale, nazionale e  internazionale  tra  scuole  e  organismi  di
formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni in  materia
di formazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo
interculturale. 
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede  contributi
per progetti di musica d'insieme,  volti  a  favorire  la  formazione
musicale di base,  a  scuole  e  organismi  di  formazione  musicale,
pubblici e privati, aventi o meno scopo di  lucro,  che  operano  nel
territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e  standard
minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali
tali  da  assicurare  un'offerta  educativa  omogenea,   adeguata   e
qualificata. 
  4. I progetti di cui al comma 3, da  realizzare  in  collaborazione
con  le  istituzioni  scolastiche,  dovranno   avere   carattere   di
inclusivita' e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito
regionale, nazionale e transnazionale. 
  5. Per l'individuazione dei soggetti in possesso  dei  requisiti  e
standard minimi di cui al comma 3, la Regione  istituisce  un  elenco
regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.