Art. 4 Elenco regionale delle scuole di musica 1. I criteri, le modalita' e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicita' dell'elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attivita' di didattica e pratica musicale di cui all'art. 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.