Art. 4 
 
               Elenco regionale delle scuole di musica 
 
  1. I criteri, le  modalita'  e  le  procedure  per  l'approvazione,
l'aggiornamento e la pubblicita' dell'elenco  delle  scuole  e  degli
organismi specializzati nell'organizzazione e gestione  di  attivita'
di didattica e pratica musicale di  cui  all'art.  3  sono  stabiliti
dalla Giunta regionale, previo parere  delle  competenti  Commissioni
assembleari.