Art. 5 
 
            Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale 
 
  1. La Regione promuove e sostiene le attivita' di  alfabetizzazione
musicale  svolte  dalle  scuole   di   musica   e   dagli   organismi
specializzati di cui all'art. 4, nonche'  dalle  formazioni  di  tipo
bandistico  e  corale,  mirate  a  promuovere  una  cultura  musicale
diffusa,  differenziata  e  inclusiva  e  a   favorire   il   dialogo
interculturale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione concede contributi
ad associazioni e  aggregazioni  anche  temporanee  delle  scuole  di
musica e degli organismi specializzati di cui all'art.  4,  di  bande
musicali e di cori del territorio regionale per la  realizzazione  di
progetti rivolti a: 
    a) qualificare e incentivare  le  attivita'  di  alfabetizzazione
musicale e di educazione all'ascolto con carattere  di  inclusivita',
anche attraverso azioni di sistema; 
    b) promuovere la musica d'insieme; 
    c)  assicurare  opportunita'  per  i  giovani   coinvolti   nella
formazione di musica di base d'insieme di  partecipare  a  esperienze
performative regionali,  nazionali  e  internazionali  finalizzate  a
sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.