Art. 5 Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale 1. La Regione promuove e sostiene le attivita' di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'art. 4, nonche' dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'art. 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a: a) qualificare e incentivare le attivita' di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusivita', anche attraverso azioni di sistema; b) promuovere la musica d'insieme; c) assicurare opportunita' per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.