Art. 42 
Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1980, n.  2  (Nuove
  disposizioni in materia di catalogazione  del  patrimonio  storico,
  artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. 
  1. Nella lettera  d)  del  primo  comma  dell'art.  2  della  legge
provinciale n. 2 del 1980 prima delle parole: «manoscritti  di»  sono
inserite le seguenti: «raccolte librarie,». 
  2. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale n. 2 del 1980
e' sostituito dal seguente: 
  «La  Provincia  puo'  assegnare  premi  per  tesi  di  laurea,   di
perfezionamento  o  di  specializzazione,  per  studi,   ricerche   o
pubblicazioni particolarmente importanti ai fini  del  rilevamento  o
dell'approfondimento della conoscenza dei beni previsti dall'art. 2.» 
  3. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale n.  2  del
1980 le parole: «Copia dei documenti inventariali puo' essere inviata
all'Istituto centrale per il  catalogo  e  la  documentazione.»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I  documenti  inventariali  sono  resi
disponibili gratuitamente all'ente, istituto o  privato  proprietario
del bene.» 
  4. Il terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980
e' abrogato. 
  5. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale  n.  2  del
1980  la  parola:  «inventariati»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«inventariali». 
  6. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale  n.  2  del
1980 dopo le parole: «tutela della  riservatezza»  sono  inserite  le
seguenti: «dei loro proprietari». 
  7. Nel quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale  n.  2  del
1980  la  parola:  «inventariati»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«inventariali».