Art. 42 Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. 1. Nella lettera d) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 1980 prima delle parole: «manoscritti di» sono inserite le seguenti: «raccolte librarie,». 2. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale n. 2 del 1980 e' sostituito dal seguente: «La Provincia puo' assegnare premi per tesi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche o pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento o dell'approfondimento della conoscenza dei beni previsti dall'art. 2.» 3. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 le parole: «Copia dei documenti inventariali puo' essere inviata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti inventariali sono resi disponibili gratuitamente all'ente, istituto o privato proprietario del bene.» 4. Il terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 e' abrogato. 5. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola: «inventariati» e' sostituita dalla seguente: «inventariali». 6. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 dopo le parole: «tutela della riservatezza» sono inserite le seguenti: «dei loro proprietari». 7. Nel quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola: «inventariati» e' sostituita dalla seguente: «inventariali».