Art. 43 Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' inserito il seguente: «2-bis. La Provincia diffonde le risultanze del Dizionario toponomastico trentino, anche attraverso la pubblicazione di apposite collane editoriali.». 2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' abrogata. 3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' inserito il seguente: «2-bis. Alle riunioni della commissione partecipa il dirigente della struttura provinciale competente in materia di toponomastica senza diritto di voto, o un suo delegato in caso di assenza o impedimento.». 4. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 16 del 1987 sono inserite le parole: «e dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica». 5. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «La Giunta provinciale e' altresi' autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad attuare e a contribuire all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia puo' realizzare o partecipare all'attuazione». 6. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «La Giunta provinciale e' autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia puo'». 7. L'art. 6 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' abrogato. 8. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' sostituito dal seguente: «1. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini pubblici sono approvate dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica.» 9. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «Nessuna strada, piazza, edificio, parco o giardino pubblico,». 10. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' sostituito dal seguente: «3. La struttura provinciale competente in materia di toponomastica puo' approvare le deliberazioni comunali anche in deroga al comma 2, in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica.» 11. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' inserito il seguente: «3-bis. Contro i provvedimenti previsti da questo articolo e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per la toponomastica.»