Art. 43 
 
Modificazioni  della  legge  provinciale  27  agosto  1987,   n.   16
                  (Disciplina della toponomastica) 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale  n.  16  del
1987 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  La  Provincia  diffonde  le  risultanze  del  Dizionario
toponomastico trentino, anche attraverso la pubblicazione di apposite
collane editoriali.». 
  2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n.
16 del 1987 e' abrogata. 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale  n.  16  del
1987 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Alle riunioni della commissione  partecipa  il  dirigente
della struttura provinciale competente in  materia  di  toponomastica
senza diritto di voto, o  un  suo  delegato  in  caso  di  assenza  o
impedimento.». 
  4. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 3  della  legge
provinciale n.  16  del  1987  sono  inserite  le  parole:  «e  dalla
struttura provinciale competente in materia di toponomastica». 
  5. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 16  del  1987
le parole: «La Giunta provinciale e' altresi' autorizzata, sentito il
parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad attuare
e a contribuire all'attuazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «La
Provincia puo' realizzare o partecipare all'attuazione». 
  6. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 16  del  1987
le parole: «La Giunta provinciale e' autorizzata, sentito  il  parere
della  commissione  provinciale  per  la  toponomastica,   ad»   sono
sostituite dalle seguenti: «La Provincia puo'». 
  7. L'art. 6 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' abrogato. 
  8. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Le deliberazioni  comunali  relative  alla  denominazione  di
strade, piazze, edifici, parchi o giardini  pubblici  sono  approvate
dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica.» 
  9. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16  del  1987
le  parole:  «Nessuna  strada  o  piazza  pubblica,  nessun  edificio
pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «Nessuna  strada,  piazza,
edificio, parco o giardino pubblico,». 
  10. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16  del  1987
e' sostituito dal seguente: 
    «3.  La  struttura   provinciale   competente   in   materia   di
toponomastica puo'  approvare  le  deliberazioni  comunali  anche  in
deroga al comma 2, in casi eccezionali e per persone  particolarmente
benemerite, sentito il parere della commissione  provinciale  per  la
toponomastica.» 
  11. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n.  16  del
1987 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Contro i provvedimenti previsti  da  questo  articolo  e'
ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva,
sentita la commissione provinciale per la toponomastica.»