Art. 30 
 
                      Modificazioni all'art. 2 
             della legge regionale 26 maggio 2009, n. 1 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009,  n.
12   (legge   comunitaria   2009),   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a)   alla   lettera   a),   dopo   le   parole:   «verifica    di
assoggettabilita',»  sono  inserite  le   seguenti:   «la   fase   di
concertazione,»; 
    b) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
      «r)  autorita'  procedente:   l'ente   pubblico   cui   compete
l'approvazione del piano o del programma;»; 
    c) alla lettera v), le parole: «dall'autorita'  procedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal proponente»; 
    d) dopo la lettera v), sono aggiunte le seguenti: 
      v-bis) rapporto  preliminare:  l'elaborato  che  il  proponente
trasmette alla  struttura  competente  ai  fini  della  procedura  di
verifica di assoggettabilita' a VAS, redatto ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, e dell'allegato C; 
      v-ter) relazione metodologica preliminare: l'elaborato  che  il
proponente  trasmette  alla  struttura  competente  ai   fini   della
concertazione  di  avvio  del  processo  di  VAS,  redatto  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, e dell'allegato D.».