Art. 30 Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 1 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: «verifica di assoggettabilita',» sono inserite le seguenti: «la fase di concertazione,»; b) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) autorita' procedente: l'ente pubblico cui compete l'approvazione del piano o del programma;»; c) alla lettera v), le parole: «dall'autorita' procedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal proponente»; d) dopo la lettera v), sono aggiunte le seguenti: v-bis) rapporto preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 1, e dell'allegato C; v-ter) relazione metodologica preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della concertazione di avvio del processo di VAS, redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'allegato D.».