Art. 31 Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 12/2009 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG),» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a seguito della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 8». 3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «per l'autorizzazione dei progetti» sono inserite le seguenti: «elencati negli allegati A e B». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, e' inserito il seguente: «3-bis. Alla VAS per i piani regolatori generali comunali e alle relative varianti si applicano le procedure di cui al titolo III della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).». 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 12/2009: a) la lettera d) del comma 4 dell'art. 6; b) il comma 5 dell'art. 6.