Art. 31 
 
                      Modificazioni all'art. 6 
                  della legge regionale n. 12/2009 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.
12/2009, le parole: «, ivi comprese le  varianti  sostanziali  aventi
carattere generale al piano regolatore generale comunale  urbanistico
e paesaggistico (PRG),» sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale  n.  12/2009,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a seguito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 8». 
  3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, dopo le
parole:  «per  l'autorizzazione  dei  progetti»  sono   inserite   le
seguenti: «elencati negli allegati A e B». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Alla VAS per i piani regolatori generali  comunali  e  alle
relative varianti si applicano le procedure  di  cui  al  titolo  III
della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa  urbanistica  e
di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).». 
  5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale  n.
12/2009: 
    a) la lettera d) del comma 4 dell'art. 6; 
    b) il comma 5 dell'art. 6.