Art. 34 Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 12/2009 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «l'autorita' procedente o» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «L'autorita' procedente o» sono soppresse; 3. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «con l'autorita' procedente o» sono soppresse. 4. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente: «4. La struttura competente, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, conclude la concertazione entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la formulazione del parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'art. 10.».