Art. 34 
 
                      Modificazioni all'art. 9 
                  della legge regionale n. 12/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  12/2009,  le
parole: «l'autorita' procedente o» sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  12/2009,  le
parole: «L'autorita' procedente o» sono soppresse; 
  3. Al comma 3 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  12/2009,  le
parole: «con l'autorita' procedente o» sono soppresse. 
  4. Il comma 4 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  12/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La struttura competente,  salvo  ove  diversamente  concordato,
anche in relazione  alle  osservazioni  eventualmente  sollevate  dai
soggetti competenti in materia territoriale ed  ambientale,  conclude
la  concertazione  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  della
relazione  di  cui  al  comma  1,  con  la  formulazione  del  parere
finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto
ambientale di cui all'art. 10.».