Art. 6 Pianificazione faunistico-venatoria regionale 1. Quota parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale e quota parte del territorio delle Alpi sono soggette a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarita', al piu' generale obiettivo di mantenimento della biodiversita' ed in particolare alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densita' ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali ed e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'ISPRA garantisce l'omogeneita' e la congruenza. 3. La pianificazione faunistica regionale e' definita dalla regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e puo' essere aggiornata. 4. Al fine di valorizzare il ruolo dell'impresa agricola, nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria regionale si determinano altresi' i criteri per gli incentivi in favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) singoli o associati, e coltivatori diretti, che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat naturali nelle zone destinate alla caccia programmata, nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, avvalendosi prioritariamente delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonche' dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). 5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale. 6. L'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette ed ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata, come disciplinato dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). 7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria inoltra al Presidente della provincia e al sindaco della Citta' metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti si intende accolta. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.