Art. 6 
 
            Pianificazione faunistico-venatoria regionale 
 
  1. Quota parte  del  territorio  agro-silvo-pastorale  regionale  e
quota parte del territorio delle Alpi sono soggette a  pianificazione
faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie  peculiarita',  al
piu' generale obiettivo di mantenimento  della  biodiversita'  ed  in
particolare alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive
delle popolazioni delle varie specie, alla interazione  tra  di  loro
con gli ambiti agricoli e con  l'ambiente,  al  conseguimento  ed  al
mantenimento della densita'  ottimale  e  della  conservazione  delle
stesse, mediante la riqualificazione delle risorse  ambientali  e  la
regolamentazione del prelievo venatorio. 
  2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi  dell'art.  10
della  legge  n.  157/1992,  realizza  il  coordinamento  dei   piani
provinciali ed e' predisposto dalla Giunta regionale sulla  base  dei
criteri per i quali l'ISPRA garantisce l'omogeneita' e la congruenza. 
  3. La pianificazione faunistica regionale e' definita dalla regione
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha  durata
quinquennale e puo' essere aggiornata. 
  4.  Al  fine  di  valorizzare  il  ruolo   dell'impresa   agricola,
nell'ambito della pianificazione  faunistico-venatoria  regionale  si
determinano altresi' i criteri per  gli  incentivi  in  favore  degli
imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo  29
marzo 2004, n. 99 (disposizioni in materia di soggetti  e  attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d),  f),  g),  l),  ee),  della
legge 7 marzo  2003,  n.  38)  singoli  o  associati,  e  coltivatori
diretti, che si impegnano alla tutela e al ripristino  degli  habitat
naturali nelle zone destinate alla  caccia  programmata,  nelle  aree
protette  e  nei   siti   della   rete   Natura   2000,   avvalendosi
prioritariamente delle  convenzioni  e  dei  contratti  di  cui  agli
articoli 14 e 15 del decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228
(orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonche' dell'art. 7 del
decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.   227   (orientamento   e
modernizzazione del settore forestale,  a  norma  dell'art.  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57). 
  5. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  2  e  nelle  more  degli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta  regionale  definisce  i
criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale  nel
rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  legge  n.  157/1992  e  dalle
disposizioni in materia ambientale. 
  6. L'esercizio venatorio nelle aree  contigue  alle  aree  naturali
protette ed ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata,
come disciplinato dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (legge quadro sulle aree protette). 
  7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende  vietare
sullo  stesso  l'esercizio  dell'attivita'   venatoria   inoltra   al
Presidente della provincia e al sindaco della Citta' metropolitana di
Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di  competenza,  una  richiesta
motivata che, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro
i termini ivi contenuti si  intende  accolta.  La  Giunta  regionale,
sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri  e
le  modalita'   di   esercizio   del   presente   divieto,   compresa
l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove
insiste il divieto  di  caccia,  di  tabelle  esenti  da  tasse,  che
delimitano in  maniera  chiara  e  visibile  il  perimetro  dell'area
interessata.