Art. 8 Istituti di conservazione e riproduzione della fauna selvatica 1. Ai fini della presente legge si definiscono istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica, migratoria e stanziale, e cura della prole: a) le oasi di protezione; b) le zone di ripopolamento e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica. 2. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, alla cura della prole e le aree di rifugio. Le zone di ripopolamento e cattura, di dimensione non superiore a seicento ettari, hanno lo scopo di favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, di fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e di favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti. La regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti. I confini delle oasi di protezione, delle AFV, delle AATV e dei parchi di nuova costituzione non possono tra loro coincidere e devono avere tra loro una distanza minima di mille metri. La regione, la Citta' metropolitana di Torino e le province rideterminano i confini degli istituti di loro competenza, concertandoli in occasione della stesura dei piani faunistico-venatori provinciale e regionale. 3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, disciplina la costituzione degli istituti di cui al comma 2 ed il loro funzionamento. 4. La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di cui al presente articolo puo' essere immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattivita', devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a venti giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. E' vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attivita' venatoria alla piccola fauna stanziale.