Art. 8 
 
              Istituti di conservazione e riproduzione 
                        della fauna selvatica 
 
  1. Ai fini della presente legge si definiscono istituti di  tutela,
conservazione,  protezione,  rifugio,  riproduzione,   ripopolamento,
sosta di fauna selvatica, migratoria e stanziale, e cura della prole: 
    a) le oasi di protezione; 
    b) le zone di ripopolamento e cattura; 
    c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; 
    d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica. 
  2. Sono oasi di protezione le  aree  destinate  alla  conservazione
degli habitat naturali, alla riproduzione,  alla  sosta  della  fauna
selvatica, stanziale e migratoria, alla cura della prole e le aree di
rifugio. Le zone  di  ripopolamento  e  cattura,  di  dimensione  non
superiore a seicento ettari, hanno lo scopo di favorire la sosta e la
riproduzione della fauna migratoria, di fornire  la  fauna  selvatica
mediante cattura per i ripopolamenti  e  di  favorire  l'irradiamento
della fauna selvatica nei territori circostanti. La regione  sostiene
ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di  strutture
recintate di produzione e di  preambientamento  della  piccola  fauna
stanziale, al fine di raggiungere, entro  tre  anni  dall'entrata  in
vigore della  presente  legge,  l'autosufficienza  faunistica  per  i
ripopolamenti. I confini delle oasi di protezione, delle  AFV,  delle
AATV e  dei  parchi  di  nuova  costituzione  non  possono  tra  loro
coincidere e devono avere tra  loro  una  distanza  minima  di  mille
metri. La regione, la Citta' metropolitana di Torino  e  le  province
rideterminano  i  confini  degli   istituti   di   loro   competenza,
concertandoli    in    occasione    della    stesura    dei     piani
faunistico-venatori provinciale e regionale. 
  3.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, con propria  deliberazione,  disciplina  la  costituzione
degli istituti di cui al comma 2 ed il loro funzionamento. 
  4. La fauna selvatica proveniente dalle zone  di  ripopolamento  di
cui al presente articolo puo' essere immessa sul territorio  venabile
entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. I  comitati  di  gestione
degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica  nata  in
cattivita', devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento
di tali soggetti  per  una  durata  non  inferiore  a  venti  giorni,
attraverso  idonee  strutture,  anche   temporanee,   collocate   sul
territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il
30 luglio di ogni anno. E'  vietato  immettere  fauna  selvatica  sul
territorio  venabile  dal   31   luglio   al   giorno   di   chiusura
dell'attivita' venatoria alla piccola fauna stanziale.