Art. 4 Istanza di accesso 1. L'istanza di accesso puo' essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o di persona con le modalita' previste dall' articolo 38 del d.p.r. 445/2000 e dall' articolo 65 del d.lgs. 82/2005 ed e' rivolta all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione, che la trasmette senza ritardo alla struttura regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti. 2. L'interessato ha l'obbligo di: a) indicare gli estremi identificativi del documento oggetto dell'istanza o la descrizione degli elementi che ne consentano l'individuazione; b) specificare l'interesse giuridicamente rilevante connesso all'oggetto dell'istanza; c) dimostrare la propria identita' e l'eventuale sussistenza dei propri poteri rappresentativi. 3. Chi riceve l'istanza accerta l'identita' del richiedente, l'eventuale sussistenza dei poteri rappresentativi e rilascia la ricevuta prevista dall'articolo 18 bis della legge 241/1990. Il responsabile del procedimento, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita, verifica la procedibilita' dell'istanza sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.