Art. 4 
 
                         Istanza di accesso 
 
  1. L'istanza di accesso puo' essere presentata per via  telematica,
a mezzo posta, fax o di  persona  con  le  modalita'  previste  dall'
articolo 38 del d.p.r.  445/2000  e  dall'  articolo  65  del  d.lgs.
82/2005  ed  e'  rivolta  all'ufficio  che  ha  formato   o   detiene
stabilmente i documenti o alle sedi  dell'Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico (URP) della Regione, che la  trasmette  senza  ritardo  alla
struttura  regionale   competente   che   provvede   ai   conseguenti
adempimenti. 
  2. L'interessato ha l'obbligo di: 
    a) indicare gli  estremi  identificativi  del  documento  oggetto
dell'istanza o  la  descrizione  degli  elementi  che  ne  consentano
l'individuazione; 
    b)  specificare  l'interesse  giuridicamente  rilevante  connesso
all'oggetto dell'istanza; 
    c) dimostrare la propria identita' e l'eventuale sussistenza  dei
propri poteri rappresentativi. 
  3.  Chi  riceve  l'istanza  accerta  l'identita'  del  richiedente,
l'eventuale sussistenza dei  poteri  rappresentativi  e  rilascia  la
ricevuta prevista dall'articolo  18  bis  della  legge  241/1990.  Il
responsabile del procedimento,  alla  stregua  delle  informazioni  e
della documentazione fornita, verifica la procedibilita' dell'istanza
sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.