Art. 5 
 
            Presentazione dell'istanza per via telematica 
 
  1. Le istanze di accesso presentate per via telematica sono  valide
se: 
    a) sottoscritte mediante una delle modalita' di cui all' articolo
20 del d.lgs 82/2005; 
    b) l'istante e' identificato attraverso il  sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID), nonche' la carta di identita'  elettronica
o la carta nazionale dei servizi; 
    c) sottoscritte con firma autografa e trasmesse  unitamente  alla
copia integrale di un documento d'identita' in corso di validita'; 
    d) trasmesse dall'istante  dal  proprio  domicilio  digitale,  ai
sensi dell' articolo 65 del d.lgs 82/2005.