Art. 7 
 
                 Termini del procedimento di accesso 
 
  1. Il procedimento si conclude con  atto  scritto  nel  termine  di
trenta giorni, decorrenti dalla data  di  presentazione  dell'istanza
all'Amministrazione regionale. Trascorsi inutilmente trenta giorni la
richiesta si intende respinta. 
  2. L'atto di cui al comma I e' comunicato al richiedente e, qualora
l'istanza  sia  accolta,  deve  indicare  la  struttura  presso   cui
rivolgersi, specificando l'orario di apertura del medesimo, il giorno
da cui  sono  disponibili  i  documenti  richiesti,  il  costo  e  le
modalita' di effettuazione del rimborso  per  le  copie,  l'eventuale
esclusione, limitazione o il differimento e un  termine  congruo  per
esercitare l'accesso. 
  3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta,  l'Amministrazione
regionale entro dieci giorni dalla presentazione e'  tenuta  a  darne
tempestiva comunicazione al richiedente. 
  4.  Il  termine  del  procedimento  ricomincia  a  decorrere  dalla
presentazione della richiesta perfezionata.