Art. 7 Termini del procedimento di accesso 1. Il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione regionale. Trascorsi inutilmente trenta giorni la richiesta si intende respinta. 2. L'atto di cui al comma I e' comunicato al richiedente e, qualora l'istanza sia accolta, deve indicare la struttura presso cui rivolgersi, specificando l'orario di apertura del medesimo, il giorno da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalita' di effettuazione del rimborso per le copie, l'eventuale esclusione, limitazione o il differimento e un termine congruo per esercitare l'accesso. 3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla presentazione e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente. 4. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.