Art. 8 Attuazione del diritto di accesso 1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso, l'Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente, ove presente, il collegamento ipertestuale che consente la consultazione della documentazione. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti connessi, richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al Titolo III. 3. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, riprodurli con strumenti elettronici, fotografarli, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 4. Le copie sono effettuate a cura dell'Amministrazione regionale, previo rimborso dei relativi costi di riproduzione.