Art. 8 
 
                  Attuazione del diritto di accesso 
 
  1.   Nel   caso   di   accoglimento   dell'istanza   di    accesso,
l'Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente, ove
presente, il collegamento ipertestuale che consente la  consultazione
della documentazione. 
  2. L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  ad  un  documento
comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti  connessi,
richiamati e appartenenti al medesimo procedimento,  fatte  salve  le
limitazioni di cui al Titolo III. 
  3. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono  dati
in  visione,  riprodurli  con  strumenti  elettronici,  fotografarli,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli  in  qualsiasi  modo.
L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte
i documenti presi in visione. 
  4. Le copie sono effettuate a cura dell'Amministrazione  regionale,
previo rimborso dei relativi costi di riproduzione.