Art. 10 Divieti e cautele 1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale. 2. E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo. 3. E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della legge regionale n. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. 4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: a) accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati; b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, effettuato nel luogo di produzione; c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi; d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attivita' per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza. 5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, e' preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. 7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosita' per gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4: a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4; b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della legge regionale n. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; c) e' vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. 8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 353/2000. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la legge n. 353/2000 nonche', per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonche' quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversita' e nei loro provvedimenti di attuazione.