Art. 10 
 
                          Divieti e cautele 
 
  1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si  applicano
a tutto il territorio regionale. 
  2. E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art.
182, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel  periodo
compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo. 
  3. E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale
vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art.  3  della  legge
regionale n. 4/2009, arbustivi e  pascolivi,  fino  ad  una  distanza
inferiore a cinquanta metri da essi. 
  4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei  seguenti
casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: 
    a) accensione di fuochi per  attivita'  turistico  ricreative  in
aree idonee e specificamente  attrezzate,  individuate  e  realizzate
dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati; 
    b) al di fuori del periodo di  cui  al  comma  2,  abbruciamento,
previo raggruppamento in piccoli cumuli e  in  quantita'  giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di
cui all'art. 182,  comma  6-bis  del  decreto  legislativo  152/2006,
effettuato nel luogo di produzione; 
    c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro  sono
costretti a soggiornare nei boschi; 
    d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi
d'artificio, attivita' per cui si prescinde dal divieto posto per  le
ore  notturne,  previa  autorizzazione  del  sindaco  a  seguito   di
presentazione di un piano di sicurezza. 
  5. Il luogo in cui si procede all'accensione del  fuoco,  nei  casi
ammessi dal comma 4, e' preventivamente isolato, non a contatto con i
fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi
del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi  fino  al
totale esaurimento della  combustione  con  personale  sufficiente  e
dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 
  6. I comuni  e  le  altre  amministrazioni  competenti  in  materia
ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire  o  vietare  la
deroga di cui al  comma  4  lettera  b),  in  tutti  i  casi  in  cui
sussistano  condizioni  meteorologiche,   climatiche   o   ambientali
sfavorevoli e in tutti i  casi  in  cui  da  tale  attivita'  possano
derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute
umana, con particolare riferimento al rispetto  dei  livelli  annuali
delle polveri sottili. 
  7. Nei  periodi  in  cui  viene  dichiarato  lo  stato  di  massima
pericolosita' per gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4: 
    a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4; 
    b) sono vietate, entro una distanza di cento  metri  dai  terreni
boscati, come definiti dall'art. 3 della legge regionale  n.  4/2009,
arbustivi  e   pascolivi,   le   azioni   determinanti   anche   solo
potenzialmente  l'innesco  di  incendio,  quali:  accendere   fuochi,
accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare  apparecchi  a
fiamma  o  elettrici  per  tagliare   metalli,   usare   apparati   o
apparecchiature che producano faville  o  brace,  fumare,  disperdere
mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore  incustoditi
a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni  altra
operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato  di
incendio; 
    c)  e'  vietata  qualunque  generazione  di  fiamma  libera   non
controllabile nel tempo e nello spazio. 
  8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni
caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti  dagli  strumenti
urbanistici  vigenti  all'atto  dell'evento  ed  i  divieti  previsti
dall'art. 10 della legge n. 353/2000. 
  9.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente
articolo, si applicano la  legge  n.  353/2000  nonche',  per  quanto
riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto  dal  decreto
legislativo n. 152/2006, e dall'Accordo di programma  per  l'adozione
coordinata e  congiunta  di  misure  di  risanamento  della  qualita'
dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio  2009,  n.
88   (Disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta  regionale
5 giugno 2017, n. 22-5139 nonche'  quanto  previsto  dalle  direttive
europee in materia di conservazione e ripristino della  biodiversita'
e nei loro provvedimenti di attuazione.