Art. 11 
 
                Ulteriori cautele per la prevenzione 
                       degli incendi boschivi 
 
  1. Gli enti, pubblici  e  privati,  gestori  di  ferrovie,  strade,
autostrade ed  elettrodotti,  anche  con  finalita'  di  prevenzione,
attuano gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di
taglio e asporto del materiale vegetale di  risulta,  nelle  aree  di
propria competenza, immediatamente  adiacenti  a  terreni  boscati  o
cespugliati.