Art. 11 Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi 1. Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalita' di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.