Art. 12 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Le funzioni di vigilanza  e  di  accertamento  delle  violazioni
sull'applicazione della presente legge sono esercitate: 
    a) dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui
al decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  (Disposizioni  in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento
del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)  e  nell'ambito  di
ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'art. 2; 
    b) dalla polizia provinciale,  dalla  polizia  municipale  e  dai
guardiaparco regionali, limitatamente  al  territorio  di  rispettiva
competenza; 
    c)  dalle  guardie  ecologiche  volontarie  di  cui  alla   legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32  (Norme  per  la  conservazione  del
patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).