Art. 12 Vigilanza 1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate: a) dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'art. 2; b) dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza; c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).