Art. 13 Sanzioni 1. Le violazioni dei divieti di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 5, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 353/2000. 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).