Art. 3 
 
                 Ambito e modalita' di applicazione 
 
  1.  Le  amministrazioni  comunali  e  le  loro  forme   associative
individuano  singoli  edifici  o  gruppi  di  edifici,  di  qualunque
tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi  di  riuso  e  di
riqualificazione  del  patrimonio   edilizio   esistente   attraverso
interventi di ristrutturazione  con  ampliamento,  di  demolizione  e
successiva ricostruzione con ampliamento e di  sostituzione  edilizia
con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualita' architettonica,
statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti,  che
non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica. 
  2. Gli interventi di cui al comma  1  sono  consentiti  su  edifici
legittimamente realizzati o per i quali e'  stato  rilasciato  titolo
abilitativo edilizio in sanatoria alla data  di  presentazione  della
richiesta  di  intervento,  localizzati  in  ambiti   di   territorio
urbanizzato e serviti dalle opere di  urbanizzazione  primaria  o  in
territorio agricolo purche' con destinazione d'uso  coerente  con  la
destinazione d'uso propria  ammessa  dal  piano  regolatore  generale
(PRG) vigente in tale ambito. 
  3. L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici  di
cui ai commi 1 e 2 e' subordinata a deliberazione  comunale,  secondo
quanto previsto all'art.  17,  comma  12,  lettera  i),  della  legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56  (Tutela  ed  uso  del  suolo)  come
modificato dalla presente legge; con la medesima  deliberazione  sono
definiti gli interventi  ammissibili  in  attuazione  della  presente
legge secondo quanto previsto all'art.  17,  comma  12,  lettera  f),
della legge regionale n. 56/1977, che ne attesta la conformita'. 
  4. L'insieme degli interventi di cui  al  comma  1,  che  interessa
complessi di piu' edifici individuati all'interno degli ambiti di cui
al comma 2, si configura quale intervento di rigenerazione urbana  ed
e' finalizzato alla definizione di un nuovo disegno  di  parte  della
citta', volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi
liberi,  pubblici  e  privati,  mediante  un  insieme  di  interventi
urbanistici, edilizi e socio economici  secondo  quanto  disciplinato
all'art. 12; 
  5. Al fine di programmare l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 4 e 5, i comuni possono anche promuovere una  manifestazione
d'interesse allo scopo  di  raccogliere  le  istanze  dei  privati  e
valutarle in  modo  organico  in  relazione  all'assetto  urbanistico
comunale delle previsioni  insediative  e  infrastrutturali  del  PRG
vigente, propedeutica alla deliberazione di cui al comma 3. 
  6.  Al  fine  di  promuovere  gli  interventi   di   riuso   e   di
riqualificazione di cui al presente capo, gli aventi  titolo  possono
presentare proposta d'intervento di  cui  agli  articoli  4  e  5  da
sottoporre alla valutazione comunale. 
  7. Il comune valuta la proposta di  intervento  in  relazione  alle
limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla
dotazione di servizi pubblici del PRG vigente e, se coerente  con  le
previsioni  del  piano  paesaggistico  regionale  (PPR)  e   con   le
limitazioni di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla
richiesta ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto.