Art. 4 Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento 1. Sugli edifici, individuati ai sensi dell'art. 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 56/1977 con la stessa volumetria, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; solo per gli edifici residenziali esistenti uni o bifamiliari e' comunque ammesso un ampliamento minimo di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unita' immobiliare. 2. Per gli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 56/1977 con la stessa volumetria, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilita' fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attivita' ammesse o per adeguamento igienico-funzionale. 3. Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo. 4. L'intervento puo' configurare una struttura edilizia in parte diversa dalla precedente ed e' finalizzato alla riqualificazione strutturale, energetica, estetica o igienico-funzionale dell'edificio, fatte salve le caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. 5. L'ampliamento di cui al comma 1 e' realizzato in soluzione unitaria con l'unita' abitativa principale, anche costituendo una o piu' unita' immobiliari, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche formali; nell'ampliamento possono essere utilizzate parti di fabbricato esistenti all'interno della sagoma, compresi il piano pilotis o locali accessori, che, secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, non concorrono al calcolo della superficie o del volume esistente. 6. L'ampliamento di cui al comma 2 e' realizzato in soluzione unitaria con l'unita' immobiliare principale, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche formali; con l'ampliamento possono essere soppalcati i fabbricati esistenti, per un aumento massimo del 20 per cento della superficie esistente. 7. Esclusivamente per la realizzazione delle premialita' e degli incrementi previsti al comma 1 sono consentite, secondo quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), densita' fondiarie superiori a quelle di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e puo' essere superata l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantita' necessaria per sopraelevare di un piano fatto salvo il principio del ribaltamento, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3. 8. Esclusivamente per la realizzazione delle premialita' e degli incrementi previsti al comma 2 sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilita' fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici limitatamente alle quantita' necessarie per gli adeguamenti tecnico funzionali, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3. 9. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, qualora inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti. 10. Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari previste dai PRG vigenti. 11. Nel caso di fabbricati frazionati in piu' unita' immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 1 e 2 e' riferito ad ogni unita' immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarieta' formale e strutturale e con le stesse modalita' per ogni unita' che ne faccia richiesta; nel caso di edifici condominiali o a schiera e' ammesso altresi' l'utilizzo collettivo e unitario da stabilirsi secondo la vigente regolamentazione condominiale.