Art. 4 
 
       Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento 
 
  1. Sugli edifici, individuati ai sensi dell'art. 3, a  destinazione
prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, per  i  quali  il
PRG vigente alla data di presentazione della richiesta  ammette  fino
all'intervento di ristrutturazione edilizia ai  sensi  dell'art.  13,
comma 3, lettera d), della legge regionale n. 56/1977 con  la  stessa
volumetria, sono ammessi interventi di ristrutturazione  con  diversa
volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un  massimo
del 20 per cento della superficie o del volume  esistenti,  calcolati
secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o  dal  PRG  vigente
nel comune;  solo  per  gli  edifici  residenziali  esistenti  uni  o
bifamiliari e' comunque ammesso un ampliamento  minimo  di  30  metri
quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unita' immobiliare. 
  2. Per gli  edifici  a  destinazione  prevalentemente  artigianale,
produttiva o direzionale, per i quali il PRG  vigente  alla  data  di
presentazione  della  richiesta  ammette   fino   all'intervento   di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d),
della legge regionale n. 56/1977 con la stessa volumetria,  i  comuni
possono consentire un incremento fino ad un massimo del 20 per  cento
della superficie coperta esistente o  dell'indice  di  edificabilita'
fondiaria  esistente,   calcolata   secondo   quanto   previsto   dal
regolamento edilizio o  dal  PRG  vigente  nel  comune,  fino  ad  un
incremento  massimo  di  1.000  metri   quadrati,   funzionale   allo
svolgimento   delle   attivita'    ammesse    o    per    adeguamento
igienico-funzionale. 
  3. Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono alternativi e
non sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo. 
  4. L'intervento puo' configurare una struttura  edilizia  in  parte
diversa dalla precedente  ed  e'  finalizzato  alla  riqualificazione
strutturale,    energetica,    estetica     o     igienico-funzionale
dell'edificio,  fatte  salve  le  caratteristiche   tipologiche   del
contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e  delle  distanze
tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. 
  5. L'ampliamento di cui al  comma  1  e'  realizzato  in  soluzione
unitaria con l'unita' abitativa principale, anche costituendo  una  o
piu' unita'  immobiliari,  nel  rispetto  delle  sue  caratteristiche
tipologiche formali; nell'ampliamento possono essere utilizzate parti
di fabbricato esistenti all'interno della sagoma, compresi  il  piano
pilotis  o  locali  accessori,  che,  secondo  quanto  previsto   dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, non concorrono  al
calcolo della superficie o del volume esistente. 
  6. L'ampliamento di cui al  comma  2  e'  realizzato  in  soluzione
unitaria con l'unita' immobiliare principale, nel rispetto delle  sue
caratteristiche tipologiche formali; con l'ampliamento possono essere
soppalcati i fabbricati esistenti, per un aumento massimo del 20  per
cento della superficie esistente. 
  7. Esclusivamente per la realizzazione delle  premialita'  e  degli
incrementi previsti  al  comma  1  sono  consentite,  secondo  quanto
previsto dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia), densita'  fondiarie  superiori  a
quelle di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto  1967,  n.  765)  e  a  quelle  eventualmente
previste dal PRG vigente e puo'  essere  superata  l'altezza  massima
consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantita' necessaria
per  sopraelevare  di  un  piano  fatto  salvo   il   principio   del
ribaltamento, ove  non  esplicitamente  escluso  dalla  deliberazione
comunale di cui all'art. 3, comma 3. 
  8. Esclusivamente per la realizzazione delle  premialita'  e  degli
incrementi previsti al comma 2 sono consentiti indici  di  copertura,
indici di edificabilita' fondiaria e il raggiungimento di  un'altezza
massima superiori a  quelli  stabiliti  dagli  strumenti  urbanistici
limitatamente alle quantita' necessarie per gli  adeguamenti  tecnico
funzionali,  ove  non  esplicitamente  escluso  dalla   deliberazione
comunale di cui all'art. 3, comma 3. 
  9. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  380/2001  le  distanze  per  la   ricostruzione   dei
fabbricati  individuati  ai  sensi  del  presente  articolo,  qualora
inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del  Ministro  dei
lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori  a  quelle
intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti. 
  10. Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso  degli  edifici
interessati  nei  limiti  delle  destinazioni  d'uso  compatibili   o
complementari previste dai PRG vigenti. 
  11. Nel caso di fabbricati frazionati in piu'  unita'  immobiliari,
l'intervento di ampliamento di cui ai commi 1 e 2 e' riferito ad ogni
unita'  immobiliare  regolarmente  accatastata,  secondo  criteri  di
unitarieta' formale e strutturale e con le stesse modalita' per  ogni
unita' che ne faccia richiesta; nel caso di edifici condominiali o  a
schiera e' ammesso  altresi'  l'utilizzo  collettivo  e  unitario  da
stabilirsi secondo la vigente regolamentazione condominiale.