Art. 5 Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento 1. Sugli edifici, individuati ai sensi dell'art. 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 56/1977, e che presentano caratteristiche tipologiche, strutturali, prestazionali o funzionali inidonee per le destinazioni d'uso ammesse, e' consentito l'intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d bis), della legge regionale n. 56/1977. 2. Per gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 25 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune. 3. Per gli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilita' fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attivita' ammesse o per adeguamento igienico-funzionale. 4. La premialita' di cui ai commi 2 e 3 e' aumentata del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; per la superficie resa permeabile all'interno delle aree con destinazione d'uso produttiva, devono essere stabiliti, al momento del rilascio del titolo edilizio, specifici criteri progettuali che escludono il rischio di carico inquinante derivante da un uso improprio o a seguito del dilavamento delle acque meteoriche contaminate, provenienti dalle superfici impermeabilizzate. 5. Al fine di incentivare la demolizione selettiva delle opere e dei manufatti di edilizia, in coerenza con l'obiettivo comunitario di cui all'art. 6 della direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e con le disposizioni nazionali e regionali in materia, la premialita' di cui ai commi 2 e 3 e' aumentata del 5 per cento nel caso in cui i materiali prodotti dalla demolizione vengano avviati ad operazioni di recupero, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. 6. La premialita' di cui al comma 3 e' altresi' aumentata del 5 per cento se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo i cui parametri tecnici necessari ai fini della determinazione della premialita' sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 6. 7. La ricostruzione avviene nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. 8. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, qualora inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti. 9. Esclusivamente per la realizzazione delle premialita' e degli incrementi previsti dai commi 2, 4 e 5 sono consentite, secondo quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, densita' fondiarie superiori a quelle stabilite dall'art. 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e la ricostruzione puo' superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantita' necessaria per sopraelevare di un piano fatto salvo il principio del ribaltamento, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3. 10. Esclusivamente per la realizzazione delle premialita' e degli incrementi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilita' fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici limitatamente alle quantita' necessarie per gli adeguamenti tecnico funzionali, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3. 11. Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari previste dai PRG vigenti. 12. Nel caso di fabbricati a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, frazionati in piu' unita' immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e' riferito ad ogni unita' immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarieta' formale e strutturale e con le stesse modalita' per ogni unita' che ne faccia richiesta. 13. Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli adempimenti di cui al presente articolo.