Art. 5 
 
         Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento 
 
  1. Sugli edifici, individuati ai sensi dell'art. 3, a  destinazione
prevalentemente  residenziale  o  turistico-ricettiva,   artigianale,
produttiva o direzionale, per i quali il PRG  vigente  alla  data  di
presentazione  della  richiesta,  ammette  fino   all'intervento   di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d),
della legge regionale n. 56/1977, e  che  presentano  caratteristiche
tipologiche, strutturali, prestazionali o funzionali inidonee per  le
destinazioni   d'uso   ammesse,   e'   consentito   l'intervento   di
sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d bis),
della legge regionale n. 56/1977. 
  2. Per gli edifici a destinazione  prevalentemente  residenziale  o
turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento  di  sostituzione
edilizia, i comuni  possono  consentire  un  incremento  fino  ad  un
massimo del 25 per cento della superficie  o  del  volume  esistenti,
calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal  PRG
vigente nel comune. 
  3. Per gli  edifici  a  destinazione  prevalentemente  artigianale,
produttiva   o   direzionale,   contestualmente   all'intervento   di
sostituzione edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino
ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta  esistente  o
dell'indice di edificabilita' fondiaria esistente, calcolata  secondo
quanto previsto dal  regolamento  edilizio  o  dal  PRG  vigente  nel
comune, fino ad  un  incremento  massimo  di  1.000  metri  quadrati,
funzionale allo svolgimento delle attivita' ammesse o per adeguamento
igienico-funzionale. 
  4. La premialita' di cui ai commi 2 e 3  e'  aumentata  del  5  per
cento nel caso  in  cui  la  superficie  di  suolo  impermeabilizzata
esistente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per
cento  e  trasformata  in  superficie  permeabile,   secondo   quanto
stabilito dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune;  per
la superficie resa permeabile all'interno delle aree con destinazione
d'uso produttiva, devono essere stabiliti, al  momento  del  rilascio
del titolo edilizio, specifici criteri progettuali che  escludono  il
rischio di carico inquinante  derivante  da  un  uso  improprio  o  a
seguito  del  dilavamento   delle   acque   meteoriche   contaminate,
provenienti dalle superfici impermeabilizzate. 
  5. Al fine di incentivare la demolizione selettiva  delle  opere  e
dei manufatti di edilizia, in coerenza con l'obiettivo comunitario di
cui all'art. 6 della direttiva 98/2008/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  con  le
disposizioni nazionali e regionali in materia, la premialita' di  cui
ai commi 2 e 3 e' aumentata del  5  per  cento  nel  caso  in  cui  i
materiali prodotti dalla demolizione vengano avviati ad operazioni di
recupero, secondo i criteri definiti con deliberazione  della  Giunta
regionale. 
  6. La premialita' di cui al comma 3 e' altresi' aumentata del 5 per
cento se per la realizzazione degli interventi previsti dal  presente
articolo sono richiesti  interventi  di  bonifica  del  suolo  i  cui
parametri  tecnici  necessari  ai  fini  della  determinazione  della
premialita'  sono  stabiliti  con  il  provvedimento   della   Giunta
regionale di cui all'art. 10, comma 6. 
  7. La ricostruzione  avviene  nel  rispetto  delle  caratteristiche
tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade  e
delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. 
  8. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  380/2001,  le  distanze  per  la  ricostruzione   dei
fabbricati  individuati  ai  sensi  del  presente  articolo,  qualora
inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del  Ministro  dei
lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori  a  quelle
intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti. 
  9. Esclusivamente per la realizzazione delle  premialita'  e  degli
incrementi previsti dai commi 2,  4  e  5  sono  consentite,  secondo
quanto previsto dall'art. 2-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 380/2001,  densita'  fondiarie  superiori   a   quelle
stabilite dall'art. 7 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici
n. 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente  e  la
ricostruzione  puo'  superare  l'altezza  massima  consentita   dagli
strumenti urbanistici fino alla quantita' necessaria per sopraelevare
di un piano fatto  salvo  il  principio  del  ribaltamento,  ove  non
esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di  cui  all'art.
3, comma 3. 
  10. Esclusivamente per la realizzazione delle premialita'  e  degli
incrementi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 sono consentiti  indici  di
copertura, indici di edificabilita' fondiaria e il raggiungimento  di
un'altezza massima  superiori  a  quelli  stabiliti  dagli  strumenti
urbanistici  limitatamente  alle   quantita'   necessarie   per   gli
adeguamenti tecnico funzionali, ove non esplicitamente escluso  dalla
deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3. 
  11. Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso  degli  edifici
interessati  nei  limiti  delle  destinazioni  d'uso  compatibili   o
complementari previste dai PRG vigenti. 
  12.  Nel  caso  di  fabbricati   a   destinazione   prevalentemente
artigianale, produttiva o  direzionale,  frazionati  in  piu'  unita'
immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 3, 4, 5 e  6
e' riferito ad  ogni  unita'  immobiliare  regolarmente  accatastata,
secondo criteri di unitarieta' formale e strutturale e con le  stesse
modalita' per ogni unita' che ne faccia richiesta. 
  13. Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono  alternativi
e non  sono  cumulabili  con  gli  adempimenti  di  cui  al  presente
articolo.