Art. 3 
 
              Accordi sostitutivi e di semplificazione. 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 57/2017 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 57/2017, dopo le
parole: «possono essere stipulati,» sono inserite  le  seguenti:  «ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi),». 
  2. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della legge regionale n. 57/2017 e'
aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad  oggetto
le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi  quelli  di  cui
all'art. 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di  rilascio
dei relativi titoli  concessori  e  autorizzatori  di  cui  al  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni  di
legge sulle acque e impianti elettrici) e al regolamento emanato  con
decreto del Presidente della Giunta  regionale  16  agosto  2016,  n.
61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della
legge regionale n. 80/2015) e delle disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».