Art. 5 Accorpamento di concessioni di derivazione. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 57/2017 1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 57/2017 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Accorpamento di concessioni di derivazione). - 1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l'accorpamento di piu' concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuita' morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento e' attuato nel rispetto delle procedure di cui al regio decreto 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, ferme restando: a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge; b) l'aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.».