Art. 5 
 
Accorpamento di concessioni  di  derivazione.  Inserimento  dell'art.
  10-bis nella legge regionale n. 57/2017 
 
  1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 57/2017 e' inserito il 
  seguente: 
  «Art. 10-bis (Accorpamento di concessioni  di  derivazione).  -  1.
Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino  di  cui,
rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico
titolare, l'accorpamento di piu' concessioni insistenti sullo  stesso
corpo idrico sotterraneo oppure, in  continuita'  morfologica,  sullo
stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento  e'  attuato  nel
rispetto delle procedure di cui  al  regio  decreto  1775/1933  e  al
d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 152/2006, ferme restando: 
    a)  la  durata  di  ciascuna  singola  concessione  accorpata   o
comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla
legge; 
    b) l'aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a
3000  kw,   in   caso   di   concessioni   di   piccole   derivazioni
idroelettriche.».