Art. 10
Competenze delle aziende sanitarie
1. Sono di competenza delle aziende sanitarie le valutazioni in
ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento, dalla
comunicazione dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio
di aggravamento di situazioni di contaminazione storica alla messa in
sicurezza operativa o permanente e conseguente monitoraggio o alla
bonifica.