Art. 5
Competenze della Regione
1. In applicazione dell'art. 196 del decreto, la Regione esercita
le seguenti competenze:
a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del
P.R.G.R.;
b) la definizione di criteri per l'individuazione:
1) da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti, nel rispetto dell'art. 195, comma 1, lettera p) del decreto;
2) dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art.
195, comma 2, lettera a) del decreto, di disposizioni speciali per
rifiuti di tipo particolare;
c) l'adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee guida e
norme di settore per la regolamentazione delle attivita' di gestione
dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni attribuite ad EGRIB ed
altri enti locali;
d) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
e) la definizione dei criteri per la ricognizione da parte di
EGRIB della situazione impiantistica esistente e delle situazioni dei
gestori comunali del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
f) la definizione di criteri e indirizzi per la elaborazione del
Piano d'ambito, redatto ai sensi del comma 3 art. 203 del decreto e
s.m.i. di competenza dell'EGRIB;
g) la definizione di criteri ed indirizzi per il calcolo della
tariffa, nel rispetto delle competenze delle autorita' nazionali di
settore;
h) la determinazione del tributo speciale, cosiddetto «ecotassa»,
la definizione della modalita' di determinazione e riscossione, ai
sensi dell'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
i) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art.
195, comma 1, lettera f) e di cui all'art. 7, comma 4-bis del
decreto;
j) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto;
k) l'adozione di regolamenti e la determinazione degli strumenti
economici e finanziari necessari ad incentivare la diffusione presso
i comuni della tariffazione puntuale;
l) l'istituzione e l'organizzazione dell'osservatorio regionale
dei rifiuti di cui al successivo art. 14;
m) la gestione del SIT ORSO (Osservatorio rifiuti sovraregionale)
di cui al successivo art. 16;
n) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti a norma
dell'art. 191 del decreto.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 64, comma 9, sono di
competenza della Regione nel campo delle bonifiche:
a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano regionale di
bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 199, comma 6, del
decreto;
b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dal
decreto e dalla presente legge;
c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio
delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attivita' di
controllo ambientale ed igienico-sanitario;
d) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi,
ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini
tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
e) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per
gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o
permanente, di monitoraggio, di caratterizzazione ed analisi del
rischio, di bonifica e ripristino ambientale;
f) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti le
attivita' di bonifica dei siti contaminati;
g) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di
raggiungere gli obiettivi minimi del piano;
h) l'approvazione ed aggiornamento del piano degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da
inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto.
3. Tutti gli atti di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta
regionale, sempre che non appartenenti alle categorie di atti
attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio
regionale o esplicitamente ad esso attribuiti.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more
dell'individuazione delle aree non idonee di cui al precedente comma
1, lettera b) del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo
con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal
P.R.G.R. puo' approvare un Programma degli interventi necessari allo
smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano
finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma
degli interventi.