Art. 7
Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:
a) l'individuazione, sentiti l'EGRIB ed i comuni, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento
dei rifiuti sulla base dei criteri di cui all'art. 14;
b) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti di cui al
successivo art. 15;
c) l'accesso e l'implementazione, per quanto di propria
competenza alla piattaforma ORSO di cui all'art. 16;
d) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso
l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del decreto.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 lettera c) le
province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le
imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in
particolare, che vengano effettuati controlli periodici sulle
attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli
214, 215, 216 del decreto e che i controlli concernenti la raccolta
ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
3. Le province svolgono le attivita' di controllo e verifica che
sono attribuite dall'art. 197 del decreto.
4. Le province partecipano all'implementazione dei dati sulla
Piattaforma SIT (Osservatorio rifiuti sovraregionale - ORSO) per
quanto di loro competenza, con le modalita' di accesso disciplinate
dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.
5. Sono di competenza delle province le funzioni individuate dal
Titolo V, parte IV del decreto e dall'art. 55 delle legge regionale 8
marzo 1999, n. 7 e s.m.i.