Art. 7 
 
                      Competenze delle province 
 
  1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni: 
    a) l'individuazione, sentiti l'EGRIB ed i comuni, delle aree  non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero  e  smaltimento
dei rifiuti sulla base dei criteri di cui all'art. 14; 
    b) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti di cui al
successivo art. 15; 
    c)  l'accesso  e  l'implementazione,  per   quanto   di   propria
competenza alla piattaforma ORSO di cui all'art. 16; 
    d) il controllo periodico su tutte le attivita' di  gestione,  di
intermediazione  e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi   compreso
l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla  parte
quarta del decreto. 
  2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma  1  lettera  c)  le
province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti  e  le
imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti a titolo professionale,  gli  stabilimenti  e  le
imprese  che  smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,   curando,   in
particolare,  che  vengano  effettuati  controlli   periodici   sulle
attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli
214, 215, 216 del decreto e che i controlli concernenti  la  raccolta
ed il trasporto di rifiuti pericolosi  riguardino,  in  primo  luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti. 
  3. Le province svolgono le attivita' di controllo  e  verifica  che
sono attribuite dall'art. 197 del decreto. 
  4. Le  province  partecipano  all'implementazione  dei  dati  sulla
Piattaforma SIT (Osservatorio  rifiuti  sovraregionale  -  ORSO)  per
quanto di loro competenza, con le modalita' di  accesso  disciplinate
dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio. 
  5. Sono di competenza delle province le  funzioni  individuate  dal
Titolo V, parte IV del decreto e dall'art. 55 delle legge regionale 8
marzo 1999, n. 7 e s.m.i.