Art. 8
Competenze dei comuni
1. I comuni esercitano le competenze che gli sono attribuite
all'art. 198 del decreto.
2. I comuni disciplinano le tariffe all'utenza, ai sensi dell'art.
1, comma 668, della legge n. 147/2013.
3. I comuni provvedono per quanto di propria competenza ad adottare
misure utili all'incremento della raccolta differenziata.
4. I comuni attuano criteri di efficienza ed economicita' anche
mediante l'utilizzo delle misure volte al contenimento delle tariffe
in base alle misure incentivanti previste dalla Regione secondo le
misure attuative definite da EGRIB, di cui al precedente art. 6,
comma 4.
5. I comuni partecipano all'implementazione dei dati sulla
Piattaforma SIT (Osservatorio rifiuti sovraregionale - ORSO) per
quanto di loro competenza, con le modalita' di accesso disciplinate
dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.
6. Sono di competenza dei comuni le funzioni individuate dal titolo
V, parte IV del decreto.