Art. 8 
 
                        Competenze dei comuni 
 
  1. I comuni  esercitano  le  competenze  che  gli  sono  attribuite
all'art. 198 del decreto. 
  2. I comuni disciplinano le tariffe all'utenza, ai sensi  dell'art.
1, comma 668, della legge n. 147/2013. 
  3. I comuni provvedono per quanto di propria competenza ad adottare
misure utili all'incremento della raccolta differenziata. 
  4. I comuni attuano criteri di  efficienza  ed  economicita'  anche
mediante l'utilizzo delle misure volte al contenimento delle  tariffe
in base alle misure incentivanti previste dalla  Regione  secondo  le
misure attuative definite da EGRIB, di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 4. 
  5.  I  comuni  partecipano  all'implementazione  dei   dati   sulla
Piattaforma SIT (Osservatorio  rifiuti  sovraregionale  -  ORSO)  per
quanto di loro competenza, con le modalita' di  accesso  disciplinate
dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio. 
  6. Sono di competenza dei comuni le funzioni individuate dal titolo
V, parte IV del decreto.